Art. 143 Diritti e doveri reciproci dei coniugi.
- Con il matrimonio il marito e la moglie
acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri.
-
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla
fedelta', all'assistenza morale e materiale, alla collaborazione nell'interesse
della famiglia e alla coabitazione.
- Entrambi i coniugi sono tenuti,
ciascuno in
relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita' di lavoro
professionale
o casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia.
Art. 143
bis Cognome della moglie.
La
moglie aggiunge al proprio cognome quello
del marito e lo conserva durante lo stato vedovile, fino a che passi a nuove
nozze.
Art. 144
Indirizzo della vita familiare e residenza della
famiglia.
- I coniugi concordano tra loro
l'indirizzo della
vita familiare e fissano la residenza della famiglia secondo le esigenze di
entrambi e quelle preminenti della famiglia stessa.
- A ciascuno dei coniugi spetta il potere
di
attuare l'indirizzo concordato.
Art. 145
Intervento del giudice.
In
caso di disaccordo ciascuno dei coniugi puo' chiedere, senza formalita',
l'intervento del giudice il quale, sentite le opinioni espresse dai coniugi e,
per quanto opportuno, dai figli conviventi che abbiano compiuto il sedicesimo
anno, tenta di raggiungere una soluzione concordata. Ove questa non sia
possibile e il disaccordo concerne la fissazione della residenza o altri affari
essenziali, il giudice, qualora ne sia richiesto espressamente e congiuntamente
dai coniugi, adotta, con provvedimento non impugnabile, la soluzione che
ritiene piu' adeguata alle esigenze dell'unita' e della vita della famiglia.
Art. 147
Doveri verso i figli
Il
matrimonio impone ad ambedue i coniugi
l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle
capacita', dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
Art. 148
Concorso negli oneri.
I coniugi devono adempiere l'obbligazione
prevista
nell'articolo precedente in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la
loro capacita' di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno
mezzi sufficienti, gli altri ascendenti legittimi o naturali, in ordine di
prossimita', sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari
affinche'
possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli. In caso di
inadempimento il presidente del tribunale, su istanza di chiunque vi ha
interesse, sentito l'inadempiente ed assunte informazioni, puo' ordinare con
decreto che una quota dei redditi dell'obbligato, in proporzione agli stessi,
sia versata direttamente all'altro coniuge o a chi sopporta le spese per il
mantenimento, l'istruzione e l'educazione della prole. Il decreto notificato
agli interessati ed al terzo debitore, costituisce titolo esecutivo (Cod. Proc.
Civ. 474), ma le parti ed il terzo debitore, possono proporre opposizione nel
termine di venti giorni dalla notifica. L'opposizione e' regolata dalle norme
relative all'opposizione al decreto di ingiunzione, in quanto applicabili. Le
parti ed il terzo debitore possono sempre chiedere, con le forme del processo
ordinario, la modificazione e la revoca del provvedimento.